Il decreto Omnibus 2025 restringe il bonus ai Comuni terremotati dal 2016, escludendo chi ha fatto domanda prima del 30 marzo 2024.

Il Decreto Legge n. 95 del 2025, noto come “Omnibus”, ha esteso la possibilità di usufruire del Superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2026. Ma l’agevolazione non sarà per tutti: il beneficio è riservato esclusivamente agli interventi realizzati nei Comuni colpiti dai terremoti che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016, in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. A differenza delle precedenti versioni più ampie, questa proroga punta chiaramente a sostenere la ricostruzione nelle zone in stato di emergenza, stringendo i criteri di accesso.
Una condizione essenziale? La domanda di contributo per la ricostruzione deve essere stata presentata non prima del 30 marzo 2024. Questo vincolo temporale esclude di fatto chi ha inoltrato richieste precedenti, anche se l’intervento edilizio è analogo. Una soglia cronologica che fa da spartiacque tra chi potrà accedere alla detrazione potenziata nel 2026 e chi dovrà farvi a meno.
Quali norme regolano la proroga e come funziona il meccanismo fiscale
La base normativa si trova nell’articolo 4, comma 2, del DL 95/2025, che riprende i contenuti già espressi nel DL 11/2023, all’art. 2, comma 3-ter.1. È proprio questo passaggio a stabilire le condizioni per l’accesso al Superbonus in contesti straordinari come le emergenze sismiche.
Nel 2026, il bonus al 110% sarà accessibile solo attraverso le due opzioni previste dall’art. 121 del DL 34/2020: cessione del credito o sconto in fattura. Questi strumenti permettono di ottenere il vantaggio fiscale senza anticipo di spesa, trasferendolo direttamente a terzi. Non si menziona invece la detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, lasciando aperto un interrogativo per i contribuenti che preferirebbero utilizzare questa modalità più tradizionale.
Un altro nodo riguarda proprio il blocco alle opzioni, introdotto nel 2023: nel contesto dei territori terremotati, è stata concessa una deroga mirata, rendendo ancora possibile l’uso di cessione e sconto, a patto che la domanda di contributo sia successiva al 30 marzo 2024.
Aree colpite dal sisma: requisiti precisi per ottenere il bonus
Non basta che l’immobile si trovi in una zona colpita da sisma: per accedere all’agevolazione al 110% servono condizioni tecniche ben circoscritte. Gli edifici devono risultare danneggiati dagli eventi sismici e la loro inagibilità dev’essere certificata attraverso la scheda AeDES, lo strumento ufficiale per valutare il danno. Sono ammesse solo le classificazioni B, C o E: immobili temporaneamente inagibili, parzialmente o totalmente inagibili.
Inoltre, la richiesta del contributo alla ricostruzione dovrà necessariamente essere successiva alla data fissata dal decreto, cioè il 30 marzo 2024. Senza questo requisito, decade la possibilità di accedere all’estensione del Superbonus.
Ricostruzione e detrazione: come evitare la doppia agevolazione

Un punto essenziale, spesso trascurato, è la compatibilità tra detrazione fiscale e contributi pubblici. Le due misure non possono sovrapporsi: il Superbonus potrà essere applicato solo sulle spese eccedenti rispetto al contributo statale riconosciuto per la ricostruzione. In pratica, l’agevolazione coprirà soltanto la quota rimasta a carico del cittadino, impedendo qualsiasi forma di sovra-compensazione.
Questo equilibrio tra sostegno pubblico e incentivo fiscale è stato messo nero su bianco proprio per garantire un uso corretto delle risorse. Chi avvia i lavori dovrà dunque pianificare con attenzione ogni fase, valutando con precisione la percentuale effettivamente agevolabile.