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Rivoluzione carte revolving: contratti nulli senza requisiti

Rivoluzione carte revolving: contratti nulli senza requisiti
Photo by jarmoluk – Pixabay
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Prima del 2010 erano illegittimi i prestiti con mediatori non iscritti: possibili rimborsi per importi anche superiori al capitale.

Rivoluzione carte revolving: contratti nulli senza requisiti
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Roma, 9 giugno 2025 – Una pronuncia destinata a lasciare il segno. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che i contratti di carte revolving promossi da soggetti non abilitati tra il 2000 e il 2010 possono essere considerati nulli. Questo implica che milioni di consumatori potrebbero avere diritto alla restituzione degli interessi versati. La sentenza ribadisce l’invalidità di tali contratti in quanto violano norme imperative sancite dall’art. 1418 del codice civile. In molti casi, gli interessi pagati superano addirittura il capitale erogato. Il pronunciamento, richiesto dalla Corte d’Appello di Firenze per dirimere un contrasto giurisprudenziale, apre un nuovo capitolo per chi ha contratto debiti con carte revolving in quegli anni.

ADifesa: “Una vittoria per i consumatori”

“Tutti i contratti stipulati in quel decennio da soggetti non abilitati possono essere annullati”, afferma Antonio Mattia, presidente dell’associazione ADifesa, che ha portato avanti la battaglia legale. L’associazione stima che in Italia potrebbero esserci oltre 15 milioni di carte revolving potenzialmente coinvolte. Secondo la sentenza, prima dell’introduzione del d.lgs. 141/2010, non era legittimo stipulare contratti di credito con promotori non iscritti all’UIC o privi dell’abilitazione come mediatori creditizi. Per i consumatori, questo potrebbe tradursi in un’opportunità concreta per recuperare cifre consistenti, versate nel tempo sotto forma di interessi spesso onerosi.

Dalla singola causa alla svolta giurisprudenziale

Tutto è cominciato con un caso singolo: una cliente che aveva attivato una carta revolving tramite un venditore di Conforama Italia S.p.A., collegato a Findomestic Banca S.p.A., prima dell’entrata in vigore della nuova normativa. Il promotore, però, non risultava iscritto all’UIC. ADifesa ha sostenuto che tale irregolarità rendesse il contratto nullo. Le corti italiane, nel tempo, si erano divise: Milano ne aveva confermato la validità, Firenze ne aveva riconosciuto la nullità. Proprio quest’ultima ha sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite, che ora hanno risolto definitivamente la questione, creando un precedente che potrebbe influenzare centinaia di ricorsi ancora pendenti.

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Come funzionano le carte revolving

Le carte revolving rappresentano una forma di credito al consumo molto diffusa, spesso scelta per la loro flessibilità. A differenza delle carte di credito a saldo, permettono di rimborsare gli importi spesi a rate, rigenerando automaticamente la disponibilità della linea di credito con ogni pagamento effettuato. In sostanza, si tratta di prestiti a tempo indeterminato che offrono al titolare un accesso continuo a fondi, nella misura in cui rimborsa il capitale. Una soluzione che, se da un lato può sembrare vantaggiosa, dall’altro ha portato spesso i consumatori a pagare interessi elevati, finendo per restituire somme molto superiori al denaro effettivamente utilizzato.