Secondo l’interpello fiscale, solo le lenti con correzione visiva stabile rientrano tra i dispositivi medici con IVA al 4%.

Chi acquista regolarmente lenti a contatto tende a concentrarsi sul prezzo finale, dimenticando che una parte significativa dell’importo è rappresentata dall’IVA. E non tutte le lenti sono soggette alla stessa aliquota: se quelle correttive rientrano tra i dispositivi medici essenziali, le versioni puramente estetiche seguono un trattamento fiscale ben diverso.
La differenza si gioca tutta sulla funzione del prodotto. Quando le lenti correggono un deficit visivo permanente, la normativa riconosce la loro natura di ausilio medico e applica un’aliquota IVA agevolata al 4%. Tuttavia, se la lente serve solo a cambiare il colore dell’iride, senza influire sulla vista, si torna alla tassazione ordinaria.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate: lenti correttive sì, estetiche no
Un recente interpello presentato da un’azienda specializzata in vendita online di dispositivi oculistici ha riacceso i riflettori sulla questione. L’impresa ha chiesto quale aliquota si debba applicare a quattro categorie di prodotti:
- lenti a contatto correttive (giornaliere, mensili, ecc.);
- lenti a contatto colorate a uso esclusivamente estetico;
- lenti a contatto colorate con funzione anche correttiva;
- soluzioni per la pulizia delle lenti.
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito i principi generali: l’IVA al 4% si applica solo agli ausili legati a menomazioni funzionali permanenti. Lo prevede il decreto IVA (art. 1, comma 3-bis, DL 202/1989) e la Tabella A, parte II, n. 41-quater, che elenca tra i beneficiari dell’aliquota ridotta anche “protesi e ausili” destinati a sopperire a deficit permanenti.
In linea con questi riferimenti, la circolare n. 50 del 18 luglio 1990 conferma che lenti correttive, occhiali con lenti graduate e lenti oftalmiche rientrano tra gli ausili, e quindi godono dell’IVA agevolata.
Occhiali, montature e liquidi: cosa prevede la normativa
I chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria non si limitano alle lenti a contatto. Anche per gli occhiali da vista vige la stessa distinzione: solo i prodotti completi, composti da montatura e lenti graduate, possono essere venduti con IVA al 4%. Se invece si acquista la sola montatura, la tassazione sale all’aliquota ordinaria del 22%.
Le lenti a contatto colorate senza gradazione seguono lo stesso principio: trattandosi di articoli destinati esclusivamente all’estetica, non sono riconosciuti come ausili sanitari e pertanto l’IVA applicabile è quella piena.
E i liquidi per la pulizia? Anche se vengono usati sia per le lenti graduate sia per quelle estetiche, il fisco non fa distinzioni: essendo prodotti di consumo generico, l’aliquota resta quella del 22%.

La funzione d’uso guida la tassazione
In sintesi, la tassazione dipende dalla funzione del prodotto. Se serve a correggere una menomazione visiva permanente, come nel caso delle lenti graduate, scatta l’IVA agevolata al 4%. Se invece l’uso è puramente estetico o accessorio — come nel caso delle lenti colorate senza correzione o delle soluzioni per la pulizia — si applica l’aliquota ordinaria.
Una distinzione sottile, ma che incide concretamente sul prezzo finale per il consumatore e che richiede attenzione anche da parte dei rivenditori, per evitare errori fiscali.