Dal 1° al 31 agosto scatta la sospensione feriale: prorogati i termini fiscali, congelati i controlli e le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Agosto è il mese della pausa estiva anche per il Fisco. Dal 1° al 20 agosto 2025, le scadenze fiscali previste vengono automaticamente prorogate, offrendo una finestra di respiro per contribuenti e professionisti. Lo stabilisce l’articolo 3-quater del decreto legge n. 16/2012, che consente di effettuare versamenti e adempimenti — tra cui dichiarazioni e modelli F24 — entro il 20 agosto, senza l’applicazione di sanzioni o interessi.
È un provvedimento ormai consolidato, pensato per non sovraccaricare i contribuenti nel cuore del periodo estivo, quando molti studi e uffici sono chiusi per ferie. In questo intervallo, quindi, ogni scadenza slitta automaticamente, semplificando la gestione delle attività fiscali.
Documenti e avvisi bonari: stop fino al 4 settembre
La sospensione feriale non si limita ai versamenti. Anche i termini per rispondere a richieste di documentazione o informazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate sono congelati dal 1° agosto al 4 settembre. A stabilirlo è l’articolo 7-quater, comma 16, del decreto fiscale n. 193/2016. Rientrano nella proroga gli avvisi bonari, ossia le comunicazioni di irregolarità derivanti da controlli automatizzati o formali, nonché quelle relative alla liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
Tuttavia, alcune eccezioni rimangono. Sono esclusi dalla sospensione i termini legati ad attività di accesso, ispezione e verifica, oltre a quelli relativi alle procedure di rimborso IVA. Nonostante ciò, anche in caso di invio durante il mese di agosto, il termine per il pagamento — solitamente di 30 giorni — inizierà a decorrere solo dal 5 settembre.
Controlli e comunicazioni fiscali sospesi: tregua fino a fine mese
Con l’introduzione dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 1/2024, l’Agenzia delle Entrate è tenuta a sospendere, dal 1° al 31 agosto, l’invio di specifiche comunicazioni ai contribuenti. Si tratta, in particolare, degli esiti dei controlli automatizzati e formali, delle liquidazioni delle imposte su redditi a tassazione separata, e delle cosiddette “lettere di compliance” per l’adempimento spontaneo.
La sospensione si applica anche nel periodo natalizio, dal 1° al 31 dicembre, ma non riguarda gli atti considerati indifferibili o urgenti. Tra questi, rientrano quelli connessi a situazioni di rischio per la riscossione, alla notifica di reati o all’insinuazione tempestiva nei passivi di procedure concorsuali. Anche in questi casi, però, i termini di pagamento restano sospesi fino al 4 settembre.

Giustizia tributaria in pausa: sospesi i termini processuali
Anche la macchina della giustizia tributaria si ferma ad agosto. Dal 1° al 31, i termini processuali sono sospesi, con effetto diretto sulle scadenze legate a ricorsi e impugnazioni. Il meccanismo è semplice: se un termine inizia durante il mese di agosto, il conteggio parte dal 1° settembre; se invece era già iniziato, la decorrenza si interrompe per poi riprendere a settembre.
Un esempio pratico? Per l’impugnazione di un atto con 60 giorni di tempo, se il termine comincia il 10 agosto, si avrà tempo fino al 9 ottobre. Se invece il termine è partito il 25 luglio, il conteggio si ferma al 31 luglio, riprende il 1° settembre e si conclude, in questo caso, il 30 settembre.