Anche chi è in prova o assente per malattia ha diritto alle ferie; attenzione però a congedi e aspettative che non le fanno maturare.

Il diritto alle ferie è garantito per legge. In base al Decreto Legislativo n. 66 del 2003, ogni lavoratore ha diritto a 26 giorni di ferie retribuite all’anno. Di queste, almeno due settimane consecutive devono essere concesse se richieste dal dipendente, mentre il restante periodo va fruito entro 18 mesi dalla maturazione.
Il calcolo è semplice, ma va rapportato ai mesi lavorati:
- Lavoratore assunto a gennaio → 26 giorni / 12 mesi × 12 = 26 giorni
- Assunzione a giugno → 26 / 12 × 6 = 13 giorni
Va ricordato che alcuni CCNL possono prevedere regole diverse, ad esempio specificando la quantità di ore anziché i giorni, o indicando tempi differenti per la fruizione. Anche durante il periodo di prova le ferie maturano regolarmente, così come durante le assenze tutelate dalla legge.
Lavoro part-time: differenze nel conteggio
Nel contratto part-time è essenziale distinguere tra orizzontale e verticale/misto:
- Con un part-time orizzontale (lavoro quotidiano a orario ridotto), il numero di giorni di ferie resta invariato rispetto a un full-time; cambia però la retribuzione, che viene proporzionata all’orario effettivo.
- Nel part-time verticale o misto, invece, le ferie si riproporzionano in base ai giorni realmente lavorati. Chi lavora solo alcuni giorni alla settimana matura quindi un numero inferiore di giorni di ferie.
Queste modalità di calcolo riflettono il principio di equità tra lavoratori, adeguando i benefici in base alla prestazione effettiva.
Quando le ferie maturano (e quando no)
Le ferie maturano anche in caso di assenze giustificate. Rientrano tra queste:
- Malattia e infortunio, se entro il periodo di comporto
- Congedo di maternità
- Permessi retribuiti, come quelli previsti dalla Legge 104 o in caso di matrimonio
- Assenze per incarichi elettorali
Non si maturano invece ferie nei seguenti casi:
- Congedo parentale
- Malattia o infortunio oltre il comporto
- Aspettativa per incarichi sindacali o politici
- Malattia del figlio
- Congedo per l’assistenza a familiari disabili
- Periodi di cassa integrazione a zero ore
Conoscere queste distinzioni permette di evitare sorprese nel conteggio finale.
Permessi: regole e monetizzazione

Anche i permessi retribuiti, spesso indicati nei CCNL come ROL (Riduzione Orario di Lavoro), seguono una logica di maturazione mensile. Il totale annuo varia in base alla dimensione aziendale:
- 88 ore annue per aziende con meno di 15 dipendenti
- 104 ore annue per aziende con oltre 15 dipendenti
Il calcolo si effettua dividendo le ore previste dal contratto per i 12 mesi dell’anno. Questi permessi possono essere monetizzati, cioè pagati in busta paga se non utilizzati.
Le ferie invece, salvo rare eccezioni, non possono essere convertite in denaro. L’unico caso ammesso è al termine del rapporto di lavoro o in presenza di giorni aggiuntivi oltre le quattro settimane minime previste dalla legge.