Il divieto tramite SdI diventa permanente: resta solo il formato cartaceo o digitale fuori dai canali dell’Agenzia delle Entrate.

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera definitivo al decreto correttivo in materia fiscale e tributaria, confermando una serie di modifiche rilevanti sul piano degli adempimenti per i professionisti. Tra i punti cardine c’è la stabilizzazione del divieto di fatturazione elettronica tramite SdI per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. Una misura introdotta originariamente per tutelare la privacy dei cittadini, ora diventa strutturale, ponendo fine alla consueta pratica delle proroghe annuali, come avvenuto di recente con il cosiddetto decreto Milleproroghe (DL 202/2024).
Cosa cambia per le spese sanitarie: le regole da seguire
Il provvedimento chiarisce che la fatturazione delle prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche dovrà continuare ad avvenire in formato cartaceo, oppure, se in formato elettronico, senza passare dal Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate. Questo vale sia per i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (come medici, odontoiatri e farmacie), sia per quelli esonerati da tale obbligo. Il principio alla base resta lo stesso: evitare la circolazione di informazioni sensibili attraverso canali automatizzati.
I casi particolari: chi può usare l’e-fattura e chi no
Non tutte le operazioni sanitarie sono escluse dalla fatturazione elettronica via SdI. Il decreto conferma la distinzione tra prestazioni sanitarie rivolte a persone fisiche – per le quali vige il divieto – e quelle erogate a soggetti giuridici (come ASD o SSD), per le quali l’e-fattura è obbligatoria. Anche nel caso di interventi misti, che comprendano sia prestazioni sanitarie che servizi non sanitari, occorre prestare attenzione: la fattura può transitare per lo SdI solo se non contiene riferimenti a dati clinici identificabili. Un interpello dell’Agenzia delle Entrate (n. 307/2019) aveva già tracciato questa linea interpretativa.

Una sola comunicazione annuale al Sistema Tessera Sanitaria
Altra novità rilevante è la semplificazione degli adempimenti legati alla trasmissione dei dati di spesa sanitaria al Sistema Tessera Sanitaria. Viene meno l’obbligo di invio semestrale: dal 2025, l’invio sarà effettuato una sola volta all’anno. Il termine preciso verrà definito da un decreto del MEF, ma è probabile che la scadenza venga fissata al 31 gennaio dell’anno successivo, in linea con le tempistiche per l’elaborazione delle dichiarazioni precompilate.