Buone notizie per chi ristruttura un immobile nel 2025: il bonus casa al 50% resta valido anche se il cambio di residenza avviene solo al termine dei lavori.

Dal 1° gennaio 2025, le detrazioni per gli interventi edilizi saranno più selettive. Lo sconto fiscale massimo – pari al 50% – è riservato agli immobili destinati ad abitazione principale. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è necessario avere già trasferito la residenza anagrafica al momento dell’inizio dei lavori. Basta che, al termine del cantiere, l’immobile risulti essere la propria dimora abituale e sede di residenza. Una precisazione che semplifica la pianificazione per chi ristruttura un’abitazione con l’intento di andarci a vivere.
Le nuove regole sui bonus edilizi
A partire dal 2025, la percentuale del bonus cambia a seconda della destinazione d’uso dell’immobile. Per la prima casa – ovvero l’abitazione principale – spetta una detrazione del 50% sulle spese sostenute, sia per interventi di ristrutturazione che per lavori legati all’efficienza energetica. Per gli altri immobili, come le seconde case, l’incentivo scende al 36%. La condizione per accedere all’aliquota maggiorata resta quella di essere titolari di un diritto reale sull’immobile (proprietà, usufrutto, uso o abitazione) e adibirlo a dimora stabile al termine dei lavori.
Cos’è l’abitazione principale secondo il fisco
Non bisogna confondere l’abitazione principale con la “prima casa” intesa in senso fiscale. Secondo l’articolo 10, comma 3-bis del TUIR, si definisce abitazione principale quella in cui il contribuente dimora abitualmente e ha la residenza anagrafica. Se il proprietario è ricoverato in una struttura sanitaria, l’immobile può continuare a essere considerato abitazione principale purché non venga affittato. Quindi, ciò che conta davvero è la residenza effettiva e stabile, e non l’ordine cronologico degli acquisti o la registrazione catastale.

Bonus al 50% anche per la casa abitata da un familiare
Il beneficio della detrazione potenziata si estende anche agli immobili abitati da un familiare del contribuente: coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado. Tuttavia, se si possiedono due immobili – uno utilizzato personalmente e l’altro abitato da un familiare – la detrazione al 50% può essere applicata solo a uno dei due. La priorità va all’abitazione effettiva del titolare. Questa precisazione aiuta a limitare gli abusi e impone una scelta consapevole, perché il vantaggio fiscale non può essere duplicato.