Oltre a vita e infortuni, detraibili anche le polizze per disabilità grave, non autosufficienza e rischio calamità.

Non tutte le assicurazioni si comportano allo stesso modo davanti al Fisco. Alcune offrono vantaggi concreti in sede di dichiarazione dei redditi, a patto che rientrino in determinate categorie previste dalla normativa. In vista dell’avvio ufficiale della stagione fiscale 2025, è utile fare il punto su quali polizze rientrano tra quelle detraibili nel modello 730.
Secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, si possono portare in detrazione:
- i premi delle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
- quelli a tutela delle persone con disabilità grave (ai sensi della Legge 104/1992);
- i premi per polizze contro il rischio di non autosufficienza;
- le assicurazioni sulla casa contro eventi calamitosi.
Ciascuna categoria ha limiti e regole precise, che vanno analizzate nel dettaglio per evitare errori nella compilazione.
Vita e infortuni: detrazione fino a 100 euro
Nel modello 730/2025, sezione I (righi da E8 a E10), con il codice 36 si possono inserire i premi pagati per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni. L’agevolazione consiste in una detrazione IRPEF pari al 19% su un importo massimo di 530 euro, traducendosi in un rimborso massimo di circa 100 euro.
Le regole variano in base alla data di stipula del contratto:
- Fino al 31 dicembre 2000: sono detraibili i premi versati, anche a compagnie estere, a condizione che il contratto abbia durata minima di cinque anni e non preveda la possibilità di prestiti.
- Dal 1° gennaio 2001: l’agevolazione spetta solo per polizze che coprono il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5%.
Rientrano in questa categoria anche le assicurazioni legate alla stipula di un mutuo per l’acquisto di una casa.
Le polizze per disabilità grave e non autosufficienza
Per le assicurazioni che tutelano persone con disabilità grave, il codice da indicare è il 38. La detrazione è pari al 19% su un importo massimo di 750 euro, al netto dei premi già detraibili per vita o infortuni. Questa agevolazione si rivolge in particolare a chi stipula contratti per tutelare familiari in condizioni di grave invalidità, come definito dalla Legge 104.
Diversa è la situazione per le polizze contro il rischio di non autosufficienza: qui il tetto sale a 1.291,14 euro e il codice da utilizzare è il 39. La condizione necessaria è che il contratto non possa essere disdetto unilateralmente dall’assicurazione. Anche in questo caso, però, l’importo è detraibile solo al netto delle altre polizze già considerate.

Casa e calamità: fino al 90% di detrazione
Un discorso a parte meritano le assicurazioni sulla casa. Per le polizze stipulate o rinnovate dal 1° gennaio 2018, è prevista una detrazione del 19% senza limiti di spesa, purché coprano i danni da eventi calamitosi. L’importo va indicato nei righi da E8 a E10 con il codice 43.
Ma c’è un’ulteriore possibilità: chi ha beneficiato del super-sismabonus e ha ceduto il credito a un’assicurazione, può beneficiare di una detrazione fino al 90% del premio versato. In questo caso, si utilizza il codice 81.
Una misura che premia chi sceglie di proteggere la propria abitazione non solo con interventi strutturali, ma anche con adeguate coperture assicurative.