Nonostante le recenti semplificazioni introdotte dal Decreto Salva Casa, resta ferma la linea del Consiglio di Stato: in presenza di vincolo paesaggistico, nessuna opera abusiva può essere sanata senza autorizzazione della Soprintendenza.

Nel complesso e articolato mondo delle sanatorie edilizie, una questione prevale su tutte: il vincolo paesaggistico non ammette eccezioni. Recentemente, il Consiglio di Stato ha chiarito l’importanza dell’autorizzazione paesaggistica per la sanatoria delle opere abusive, confermando un principio fondamentale.
L’impossibilità della sanatoria in aree con vincolo paesaggistico
Le costruzioni abusive situate in aree protette da vincoli paesaggistici non possono essere sanate. Questo è quanto stabilito dal Consiglio di Stato, evidenziando che l’assenza del necessario nulla osta da parte della Soprintendenza impedisce qualsiasi possibilità di legittimazione postuma degli abusi. Anche se le opere abusivamente realizzate non hanno ricevuto in precedenza alcun avviso ostativo, la loro sanatoria resta impossibile se manca l’approvazione paesaggistica.
Quando il tempo non contempla eccezioni
In molti casi, i proprietari di immobili soggetti a interventi edilizi irregolari credono che il passare del tempo possa giocar loro a favore. Tuttavia, la giurisprudenza è ferma su un punto: senza autorizzazione paesaggistica preventiva, nessuna opera può essere sanata. Nemmeno se stabile nel tempo o se gli interventi risalgono a molti anni addietro. La priorità viene attribuita unicamente alla presenza o assenza del nulla osta paesaggistico, a prescindere dall’entità dell’abuso.
Normative e vincoli inderogabili

L’articolato sistema normativo italiano in materia edilizia sancisce, attraverso specifici articoli di legge, l’indispensabilità dell’autorizzazione paesaggistica. L’articolo 36 del Testo Unico dell’Edilizia consente sanatorie solo in caso di doppia difformità urbanistica, mentre l’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio ribadisce la necessità dell’autorizzazione preventiva. Solo in rare situazioni l’abuso può essere sanato, per esempio, se si tratti di un’opera preesistente al vincolo e senza incremento di volumetria, corredato da parere positivo dell’autorità competente.
L’effetto inconcludente del Decreto Salva Casa
Il Decreto Salva Casa sembra gettare nuove ombre sulla questione, presentando semplificazioni per lievi difformità edilizie. Tuttavia, anche in questo contesto non si prescinde dalla necessità del nulla osta paesaggistico. Non esiste clausola che consenta il silenzio assenso su questo aspetto, mantenendo ferma la necessità di approvazione da parte della Soprintendenza per qualsiasi forma di sanatoria.
In conclusione, la sentenza del Consiglio di Stato del 29 settembre 2025 ha ribadito che ordini di demolizione di opere abusive, soggette a vincolo paesaggistico, restano atti obbligatori e non richiedono motivazioni rafforzate, indipendentemente dalla distanza temporale con l’abuso. Il vincolo paesaggistico prevale sempre, riaffermando la sua natura tassativa e inderogabile, anche in contrasto con strumenti urbanistici locali. La sanatoria edilizia, senza l’autorizzazione paesaggistica, rimane un miraggio.
