La micromobilità elettrica entra in una nuova fase: per i danni causati dai monopattini sharing, la responsabilità può ricadere direttamente sulle società che li gestiscono. Un orientamento destinato a pesare su sicurezza, assicurazioni e modelli di business.

La recente decisione del Tribunale di Milano segna un passaggio importante nel rapporto tra innovazione urbana e tutela dei cittadini. I monopattini elettrici, ormai parte stabile del traffico cittadino, non sono più soltanto il simbolo di una mobilità più sostenibile e agile: diventano anche un banco di prova per il diritto civile, chiamato a definire con maggiore precisione chi debba rispondere dei danni quando questi mezzi sono coinvolti in un incidente.
Il punto centrale è semplice solo in apparenza: quando un monopattino condiviso provoca lesioni a un pedone, la responsabilità non si ferma necessariamente al conducente. In molti casi, infatti, entrano in gioco anche le società di sharing, chiamate a rispondere in modo diretto delle conseguenze prodotte dai veicoli immessi sul mercato attraverso servizi di noleggio a flusso libero. Una svolta che cambia il modo di guardare alla sicurezza urbana e alla gestione del rischio.
Monopattini sharing e attività pericolosa: il nodo della responsabilità
Alla base dell’orientamento giurisprudenziale più recente c’è l’articolo 2050 del Codice Civile, che disciplina le attività pericolose. La norma prevede che chi causa un danno nello svolgimento di un’attività di questo tipo debba risarcire il danneggiato, salvo prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare l’evento. Ed è proprio qui che si concentra il dibattito: la gestione di una flotta di monopattini elettrici può essere considerata un’attività pericolosa?
Per i tribunali, la risposta tende sempre più verso il sì. Non si tratta soltanto della velocità del mezzo, ma del contesto in cui questi veicoli si muovono. Le aree urbane sono affollate, spesso poco prevedibili, e la coesistenza tra pedoni, auto, biciclette e monopattini rende il rischio più difficile da controllare. Un monopattino silenzioso, rapido e facile da parcheggiare può trasformarsi, in determinate circostanze, in un pericolo concreto per chi cammina sui marciapiedi o attraversa la strada.
Risarcimenti più pesanti e costi più alti per le società di sharing
Le conseguenze economiche di questo indirizzo sono immediate. Una condanna al risarcimento per un incidente con monopattino può incidere in modo significativo sui conti delle aziende del settore, soprattutto quando la vittima è un soggetto vulnerabile. Nei casi più gravi, come l’investimento di un minore su un marciapiede, i danni riconosciuti possono raggiungere importi molto elevati, comprendendo il danno biologico, quello morale e le spese mediche sostenute dalla famiglia.
Non è solo una questione di cifre. È anche un cambio di prospettiva per tutto il comparto. Le società di sharing devono rivedere le coperture assicurative, rafforzare i controlli interni e investire in tecnologie capaci di ridurre i rischi. Sistemi GPS per limitare la velocità, strumenti di geolocalizzazione per impedire l’uso improprio sui marciapiedi, algoritmi per il monitoraggio dei percorsi: soluzioni che fino a poco tempo fa potevano sembrare accessorie, ma che oggi diventano strategiche.

Pedoni, manutenzione e custodia: la sicurezza diventa un dovere centrale
Il tema non riguarda solo chi guida il monopattino, ma anche chi lo mette in strada e ne conserva la disponibilità giuridica. In gioco entra infatti anche l’articolo 2051 del Codice Civile, relativo al danno cagionato da cose in custodia. Secondo questo principio, il gestore mantiene una forma di controllo sul mezzo anche durante il noleggio, perché continua a occuparsi di monitoraggio, manutenzione e verifica delle condizioni di sicurezza.
Questo significa che, se un incidente avviene a causa di un guasto tecnico, di freni difettosi o di una manutenzione insufficiente, la responsabilità della società può diventare molto difficile da contestare. La custodia non è solo un dato formale: comporta obblighi concreti. E quando si parla di mezzi elettrici usati ogni giorno in contesti urbani complessi, la prevenzione non può essere trattata come un elemento secondario.

