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Infortunio sul lavoro in smart working: cosa cambia davvero per lavoratori e imprese

Infortunio sul lavoro in smart working: cosa cambia davvero per lavoratori e imprese
Photo by Kollinger – Pixabay
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Il riconoscimento del danno biologico anche tra le mura domestiche ridefinisce i confini della tutela assicurativa. Una recente decisione rafforza il diritto all’indennizzo INAIL per incidenti avvenuti durante l’orario di servizio da remoto, chiarendo responsabilità e criteri di valutazione.

Infortunio sul lavoro in smart working: cosa cambia davvero per lavoratori e imprese
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Il confine tra vita privata e attività professionale si è assottigliato, ma le garanzie restano. Con la legge 81/2017, il lavoro agile ha trovato una disciplina chiara: chi opera da casa deve beneficiare delle stesse protezioni di chi lavora in ufficio. Il principio è quello dell’equivalenza sostanziale.

Un recente caso di infortunio sul lavoro in smart working, legato a una frattura alla caviglia durante lo svolgimento delle mansioni, ha riportato al centro il tema della copertura assicurativa. L’idea che il rischio professionale sia confinato entro i locali aziendali è ormai superata: la tutela segue il lavoratore, purché l’evento sia connesso in modo diretto all’attività svolta.

Quando l’incidente domestico diventa infortunio sul lavoro

Non ogni caduta in casa dà diritto all’indennizzo. Per ottenere il risarcimento dell’INAIL occorre dimostrare il nesso causale tra attività lavorativa ed evento lesivo. È questo il punto decisivo.

Se il dipendente si sposta per recuperare un documento, rispondere a una chiamata o utilizzare uno strumento necessario alla prestazione e in quel momento subisce un trauma, l’episodio può rientrare nel concetto di rischio lavorativo. La giurisprudenza ha progressivamente ampliato questa nozione, includendo anche gli atti accessori e funzionali alla giornata professionale. Non conta solo ciò che si fa davanti al computer, ma tutto ciò che è strumentale al lavoro.

Orario di servizio e prova dei fatti: il nodo del nesso causale

Dimostrare la dinamica dell’accaduto non è sempre semplice. Un elemento chiave è la coincidenza tra l’infortunio e l’orario stabilito nell’accordo individuale di smart working. Se l’evento avviene nelle fasce di operatività o reperibilità previste, si rafforza la presunzione che l’attività fosse lavorativa.

Resta però un limite preciso: il cosiddetto rischio elettivo. Se il comportamento del lavoratore è del tutto estraneo alle mansioni e risponde a esigenze personali imprevedibili o anomale, la copertura può venir meno. Diverso il caso di uno spostamento interno breve e funzionale alla prosecuzione dell’attività: in situazioni simili, il riconoscimento dell’infortunio sul lavoro in smart working trova oggi basi più solide rispetto al passato.

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Responsabilità, prevenzione e impatti per le imprese

La protezione assicurativa non elimina gli obblighi del datore di lavoro. L’azienda deve fornire ogni anno un’informativa sui rischi generici e specifici connessi al lavoro agile, indicando le corrette modalità di svolgimento della prestazione in sicurezza. Allo stesso tempo, il lavoratore è chiamato a scegliere un ambiente domestico idoneo e adeguatamente mantenuto.

Le conseguenze non sono solo giuridiche ma anche economiche. Un numero elevato di denunce può incidere sul premio assicurativo applicato dall’INAIL all’impresa. Investire in formazione e definire con chiarezza spazi, tempi e modalità operative negli accordi individuali diventa quindi una scelta strategica. La tutela della salute non è un dettaglio formale: rappresenta un elemento strutturale del moderno welfare aziendale, capace di proteggere persone e organizzazioni in un contesto lavorativo sempre più fluido.