Pronto il condono per le liti tributarie che non superano un’ ammontare di 20.000 euro come pretesa tributaria. In sostanza la definizione in maniera agevolata è una norma varata recentemente dal l’ esecutivo e prevede di pagare un’ importo forfettario per i contenziosi avviati e non ancora definiti. L’ esigenza del Governo è duplice, da una parte la necessità di smaltire il carico di lavoro dei giudici tributari che sono sommersi anche di cause minori e per le quali l’ esito non è affatto scontato, dall’ altra l’ esigenza comunque di eliminare l’ incertezza che comporta la fase contenziosa e la possibilità di ricevere un importo minore ma sicuro.
La mole di lavoro aumenterà ancora visto che ad ottobre verrà inserita l’ esecutività degli accertamenti e ciò comporta che un numero notevole di contribuenti effettuerà ricorso anche solo per guadagnare tempo o per richiedere la sospensione dell’ accertamento o della cartella.
Nel dettaglio è possibile chiedere la definizione in maniera agevolata delle liti pendenti che hanno come parte l’ Agenzia delle Entrate ( sono quindi escluse le cause contro Comuni oppure contro l’ Agenzia delle Dogane) e che siano atti di accertamento, atti di irrogazione sanzioni o altro atto impositivo. E’ essenziale che la lite sia pendente alla data del 1° maggio 2011 e che il valore totale della lite sia di 20.000 euro. Per stabilire il valore della lite occorre considerare solo il valore dell’ importo che ha formato oggetto di contestazione di primo grado e tale valore non deve essere superiore a 20.000 euro.
Per determinare l’ importo che occorrerà pagare occorre fare riferimento all’ art. 16 della legge 289/2002 in base alle disposizioni che rimandano a tale articolo per stabilire il valore della definizione da pagare. In base a tale articolo sarà dovuto un contributo forfettario di 150 euro per le controversie che hanno valore inferiore ai 2.000 euro, mentre per cause di valore superiore occorre effettuare il seguente calcolo:
- Occorre versare il 10 per cento dell’ ammontare della pretesa tributaria se nell’ ultima sentenza il giudizio ha dato ragione al contribuente e come soccombente l’ Agenzia delle Entrate;
- Occorre versare il 50 per cento se invece nell’ ultimo giudizio è risultato soccombente il contribuente;
- In caso invece di mancanza di giudizio ( e quindi la causa pende ancora in primo grado) il contributo da versare è pari al 30 per cento dell’ importo preteso;
Potrebbe anche verificarsi il caso che il giudice stabilisca una soccombenza parziale di una o dell’ altra parte. In tale caso occorrerà versare il 10 per cento dell’ importo dovuto per la quota per cui è soccombente l’ amministrazione finanziaria ed il 50 per cento per quanto riguarda la parte dove soccombente è il contribuente.




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Data: 19 luglio 2011



