La circolare 41 recentemente emanata dall’ Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni dubbi interpretativi in merito al recente decreto n. 98 del 2011. Infatti snocciola gli articoli della recente manovra finanziaria con il compito di dissipare eventuali nebbie in merito ala corretta applicazione delle norme.
Per quanto riguarda l’ immediata esecutività degli accertamenti, come contenuto nell’ art. 23 comma 30, viene differita l’ applicazione che inizialmente era prevista per il 1° luglio 2011. La data viene rimandata al 1° ottobre in quanto si vuole dare tempo ai contribuenti di conoscere la norma in modo da non farsi trovare impreparati. Inoltre viene fornita la possibilità all’ agenzia delle entrate di calibrare i sistemi informatici in modo da rendere subito applicabili tali tipi di accertamenti esecutivi.
Per quanto riguarda invece il comma 31 viene estesa la possibilità di riduzione delle sanzioni n presenza di lievi ritardi negli adempimenti relativi al versamento dei contributi. Viene pertanto modificata la possibilità di pagare una sanzione in ritardo. Infatti è comunque riconosciuta una diminuzione della sanzione , pari ad un quindicesimo al giorno, per quanto riguarda gli omessi o ritardati versamenti, l’ importante è che siano assistiti da garanzie reali o personali. Viene pertanto eliminata la fattispecie che prevedeva la possibilità di tale tipo di pagamento ed introdotta una generica forma di sanzione ridotta, che come ha dichiarato il governo risponde al fatto di rendere più graduale l’ applicazione della sanzione e di commisurare l’entità della sanzione all’ effettivo ritardo.
Per esempio se un versamento che ammonta a 2000 euro di debito viene pagato con due giorni di ritardo la sanzione da pagare sarà di 80 euro tenuto conto che la sanzione totale da pagare sarà pari al 4 per cento dell’ importo da versare quale debito tributario. Tale disposto di favore trova applicazione anche per le sanzioni prevista dall’ art. 3 della legge 472 del 1997 e per quelle sanzioni che sono state irrogate anche prima dell’ entrata in vigore del decreto, basta che il provvedimento di irrogazione non sia considerato definitivo. E’ comunque espressamente previsto che la prevista riduzione è cumulabile con quella prevista dall’ art. 13 del D. Lgs 472 del 1997 in caso di ravvedimento operoso.
Pertanto se oltre al versamento effettuato nei termini dei 15 giorni si ha un versamento spontaneo di interessi e sanzioni alla prevista riduzione si aggiunge anche quella della riduzione ad un decimo prevista dall’a rt. 13 del D. Lgs 472 del 1997. Ad esempio se un versamento di 1000 euro viene eseguito con due giorni di ritardo la sanzione totale da pagare è solo lo 0,4 per cento del dovuto ossia 4 euro. La riduzione da applicare entro i 15 giorni è comunque operabile indipendentemente dalla circostanza che si ricorra al ravvedimento operoso o meno.




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Data: 08 agosto 2011



