Introduzione
Oltre al già analizzato diritto alla retribuzione, il lavoratore può vantare altri diritti di varia natura. Alcuni di questi, in particolare quelli sindacali, previdenziali e assistenziali, sono stati conquistati gradualmente nel corso del tempo.
Gli altri diritti del lavoratore
“Il lavoratore ha il diritto di prestare la propria attività nel luogo stabilito e secondo un determinato orario di lavoro”. Il luogo e la durata del lavoro sono anch’essi aspetti particolarmente significativi nel rapporto di lavoro e in grado di influire direttamente sugli interessi (economici, familiari…) del lavoratore, fino al punto di fargli perdere la convenienza alla prosecuzione del rapporto. Il luogo di lavoro è anzitutto quello determinato dalle parti nel contratto; in mancanza di tale previsione, la prestazione deve eseguirsi nel luogo dove l’attività deve essere esercitata. La regolamentazione dell’orario di lavoro ha il principale scopo di salvaguardare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori. La durata del lavoro, sotto questo profilo, deve tener conto della natura dell’attività svolta (ripetitiva, continuativa, faticosa, logorante…) e della particolare condizione di debolezza del lavoratore (minorenni e donne soprattutto). Si ritiene comunque che il lavoro costituisca in ogni caso una causa di logorio fisico e psichico: per tale ragione, l’ordinamento si preoccupa di fissare un orario massimo di lavoro e impone l’osservanza di periodi di riposo per il ristoro dello stesso lavoratore. È la stessa Costituzione a occuparsi, nell’articolo 36, dell’argomento, stabilendo due importanti principi: 1)la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge; 2)il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi. Si definisce, poi, come lavoro straordinario quello che eccede il limite massimo stabilito dalla legge: in questo preciso caso, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario. Al fine di consentire al lavoratore di recuperare le energie spese e di esplicare liberamente la propria vita di relazione, sono previsti dei riposi giornalieri, settimanali e annuali.
I diritti sindacali
I lavoratori difendono i propri interessi anche in maniera diretta, provvedendo a unirsi in organizzazioni rappresentative, i sindacati. La Costituzione riconosce ai lavoratori la possibilità di auto tutelare la propria situazione economica e giuridica nei confronti dei datori di lavoro. Due sono gli strumenti previsti per l’esercizio delle rivendicazioni collettive dei lavoratori. 1)La libertà di associazione sindacale. Tale strumento è fissato dall’articolo 39 della Costituzione, il quale stabilisce che l’organizzazione sindacale è libera e che l’unico obbligo imposto ai sindacati è quello della loro registrazione nei modi previsti dalla legge.
SIMONE RICCI


Data: 09 novembre 2009



