Gli altri diritti dei lavoratori


Introduzione

Oltre al già analizzato diritto alla retribuzione, il lavoratore può vantare altri diritti di varia natura. Alcuni di questi, in particolare quelli sindacali, previdenziali e assistenziali, sono stati conquistati gradualmente nel corso del tempo.

 

Gli altri diritti del lavoratore

“Il lavoratore ha il diritto di prestare la propria attività nel luogo stabilito e secondo un determinato orario di lavoro”. Il luogo e la durata del lavoro sono anch’essi aspetti particolarmente significativi nel rapporto di lavoro e in grado di influire direttamente sugli interessi (economici, familiari…) del lavoratore, fino al punto di fargli perdere la convenienza alla prosecuzione del rapporto. Il luogo di lavoro è anzitutto quello determinato dalle parti nel contratto; in mancanza di tale previsione, la prestazione deve eseguirsi nel luogo dove l’attività deve essere esercitata. La regolamentazione dell’orario di lavoro ha il principale scopo di salvaguardare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori. La durata del lavoro, sotto questo profilo, deve tener conto della natura dell’attività svolta (ripetitiva, continuativa, faticosa, logorante…) e della particolare condizione di debolezza del lavoratore (minorenni e donne soprattutto). Si ritiene comunque che il lavoro costituisca in ogni caso una causa di logorio fisico e psichico: per tale ragione, l’ordinamento si preoccupa di fissare un orario massimo di lavoro e impone l’osservanza di periodi di riposo per il ristoro dello stesso lavoratore. È la stessa Costituzione a occuparsi, nell’articolo 36, dell’argomento, stabilendo due importanti principi: 1)la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge; 2)il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi. Si definisce, poi, come lavoro straordinario quello che eccede il limite massimo stabilito dalla legge: in questo preciso caso, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario. Al fine di consentire al lavoratore di recuperare le energie spese e di esplicare liberamente la propria vita di relazione, sono previsti dei riposi giornalieri, settimanali e annuali.

 

I diritti sindacali

I lavoratori difendono i propri interessi anche in maniera diretta, provvedendo a unirsi in organizzazioni rappresentative, i sindacati. La Costituzione riconosce ai lavoratori la possibilità di auto tutelare la propria situazione economica e giuridica nei confronti dei datori di lavoro. Due sono gli strumenti previsti per l’esercizio delle rivendicazioni collettive dei lavoratori. 1)La libertà di associazione sindacale. Tale strumento è fissato dall’articolo 39 della Costituzione, il quale stabilisce che l’organizzazione sindacale è libera e che l’unico obbligo imposto ai sindacati è quello della loro registrazione nei modi previsti dalla legge. La registrazione è condizione necessaria affinché il sindacato acquisti personalità giuridica, ma la legge istitutiva del registro non è mai stata emanata anche per la diffidenza dei sindacati verso ogni genere di controllo da parte dello Stato. Sotto il profilo giuridico, quindi, i sindacati sono delle associazioni private non riconosciute. Per dare effettiva attuazione ai principi costituzionali in materia sindacale è stata inoltre emanata la legge 300 del 1970, meglio nota come “Statuto dei lavoratori”, il quale rappresenta il primo vero intervento statale a sostegno e tutela dell’attività sindacale dei lavoratori. La legge in questo caso si propone due obiettivi principali: a)tutelare la libertà e la dignità del lavoratore (libera manifestazione di pensiero, divieto di utilizzo per i datori di lavoro di guardie o impianti per la vigilanza dell’attività dei dipendenti, divieto di indagine sulle opinioni politiche, religiose e sindacali ai fini dell’assunzione); b)assicurare la libertà sindacale all’interno dei luoghi di lavoro (diritto di costituire i sindacati, divieto di atti discriminatori di tipo retributivo e non, reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato). 2)Il diritto di sciopero. A sostegno della loro azione rivendicativa i lavoratori si avvalgono di un importante strumento di autotutela: lo sciopero appunto. Lo sciopero è l’astensione totale e concordata dal lavoro di gruppi di lavoratori subordinati per la tutela dei loro interessi collettivi. I lavoratori provvedono infatti a sospendere la loro attività lavorativa, provocando l’interruzione della produzione con gravi conseguenze economiche per i datori di lavoro. Questo strumento della lotta sindacale è utilizzato in maniera indifferente sia come mezzo di protesta sia in funzione intimidatoria e persuasiva per costringere la controparte ad accogliere le rivendicazioni. L’articolo 40 della Costituzione riconosce, infine, in modo espresso lo sciopero, andandolo a qualificare come un vero e proprio diritto e subordinandone l’esercizio a una regolamentazione legislativa. In quanto si tratta di un diritto costituzionale, lo sciopero non può essere in nessun modo soppresso o limitato dalle leggi dello Stato: inoltre, esso non costituisce un inadempimento del contratto di lavoro, visto che il suo esercizio va a determinare solamente una semplice sospensione del rapporto e degli obblighi che gravano per le parti, ma non giustifica la risoluzione del contratto stesso. Il lavoratore perde comunque la retribuzione che gli spetta per il periodo in cui si è astenuto dal lavoro per scioperare, ma mantiene sempre il diritto alla conservazione del proprio posto.

 

 

SIMONE RICCI




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