L’intermediazione bancaria italiana
Dalla banca di deposito alla banca universale
Il sistema finanziario italiano è per tradizione un sistema bancocentrico. Le banche, infatti, nel nostro paese costituiscono gli snodi vitali dei processi di allocazione delle risorse. Fino a tempi relativamente recenti, il risparmio privato però non affluiva alle imprese che in esigua misura, riversandosi per lo più su degli investimenti maggiormente “sicuri” (come ad esempio, gli immobili, i titoli di Stato e le obbligazioni garantite dallo stesso, i depositi postali e bancari); il ricorso delle famiglie al credito era tutto sommato modesto e si indirizzava principalmente al finanziamento dell’acquisto dell’abitazione. La borsa valori sopperiva in minima parte al fabbisogno di capitali delle società quotate; il finanziamento dell’economia era affidato ai circuiti di doppia e tripla intermediazione, dato che la realizzazione dei progetti di investimento poteva contare in via primaria sulle sovvenzioni pubbliche gestite dal sistema bancario e sui fondi erogati dagli istituti di credito speciale. Le direttive comunitarie di coordinamento in materia creditizia (in particolare le direttive 77/780 e 89/646) e i primi interventi dell’Antitrust nel settore hanno poi contribuito a smantellare l’assetto oligopolistico del sistema bancario nazionale, imponendo l’abbandono delle pratiche di cartello e la fine delle restrizioni all’accesso in funzione delle esigenze economiche del mercato. Dopo un lungo periodo di stabilità, la regolamentazione del sistema finanziario ha conosciuto dei profondi mutamenti nei tradizionali settori di intervento (banche, assicurazioni, negoziazioni di borsa), grazie anche e soprattutto alla nascita di nuove autorità di controllo, come la Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) e l’Isvap (l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private) e al progressivo rafforzamento del ruolo della Banca d’Italia. Altri settori di attività, in precedenza non disciplinati, sono sottoposti a controllo pubblico istituendo altrettante riserve di attività in favore di intermediari specializzati (fondi comuni di investimento, di tipo aperto e chiuso; società di investimento a capitale variabile; fondi pensione). Le lacune nel sistema dei controlli nei settori del credito e della finanza vengono inoltre colmate (anche allo scopo di combattere il riciclaggio dei proventi di attività criminali) grazie alla regolamentazione degli intermediari finanziari non bancari e delle attività di intermediazione mobiliare. Infine, a tutela dei clienti, sono previsti obblighi di informazione e di pubblicità in ordine alle condizioni contrattuali relative ai servizi bancari e finanziari e regole di comportamento improntate ai criteri di trasparenza, correttezza e diligenza in ipotesi di prestazione di servizi di investimento.
La disciplina delle banche
Secondo l’articolo 10, comma 1, del Testo Unico bancario: “la raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito costituiscono l’attività bancaria“.
SIMONE RICCI




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Data: 29 maggio 2009



