Le novità sui bonifici bancari
Introduzione
A partire dallo scorso 1° marzo 2010 è finalmente entrata in vigore anche all’interno del nostro paese la nuova direttiva denominata con l’acronimo PSD (il quale sta a indicare, nello specifico, la dicitura Payment Service Directive: si tratta, per la precisione, della direttiva comunitaria numero 64 del 2007): questo testo normativo provvede a definire in maniera chiara e dettagliata quali sono le regole generali che tutti gli istituti di credito che operano negli Stati membri dell’Unione Europea devono rispettare, quando vanno a fornire i servizi di pagamento ai cittadini. In effetti, non bisogna dimenticare che il 13 febbraio 2010 è stato anche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Legislativo numero 11 del 27 gennaio, sempre di quest’anno, il quale stabilisce quali sono le norme attuative della direttiva che è stata in precedenza menzionata. In particolare, questo specifico decreto fissa alcuni fondamentali paletti: pone infatti l’accento sull’entrata in vigore delle nuove norme, in relazione ai bonifici delle banche, rimanendo invece, per il momento, invariata l’operatività che si riferisce agli incassi di tipo commerciale (il tipico esempio viene fornito dal RiBa, ricevuta bancaria, dal RID, rapporto interbancario diretto e MAV, il pagamento mediante avviso).
Le principali novità del decreto
Vediamo nel dettaglio quali novità ha portato questo nuovo testo normativo. 1)L’Iban come identificativo unico e abolizione delle vecchie coordinate bancarie. Il codice Iban (acronimo che sta a indicare l’International Bank Account Number) verrà ad essere adottato in maniera definitiva e totale come l’identificativo unico per quel che concerne l’esecuzione dei bonifici effettuati sul territorio nazionale; per questa specifica ragione, non sarà più possibile in alcun modo andare a eseguire dei bonifici nazionali sulla base delle coordinate bancarie che si usavano in precedenza, ormai cadute in disuso. Questo tipo di codice, tra l’altro, assumerà anche una rilevanza prevalente per quel che concerne la eventuale indicazione di altre informazioni (come possono essere, ad esempio, i dati anagrafici che appartengono al beneficiario di un determinato conto). 2)Abolizione in via definitiva della data valuta antergata. In questo caso, occorre sottolineare che non sarà più possibile nemmeno richiedere l’accredito dei fondi bancari sul conto che appartiene a un beneficiario con una data valuta che è retrodatata rispetto all’effettiva data in cui è stata effettuata la disposizione dell’ordine: in effetti, si tratta della normale prassi che compete alla cosiddetta valuta antergata, vale a dire l’inserimento di una data valuta precedente a quella proposta in maniera “standard” (la quale coincide di norma col giorno in cui si effettua la disposizione).
Altre novità di rilievo del decreto del 2010
Vi sono, infine, due altre novità importanti che occorre rimarcare in relazione al contenuto del decreto 11 del 2010. Vediamole nel dettaglio. A)I tempi di esecuzione delle operazioni bancarie. C’è da dire, in questo senso, che i bonifici effettuati sul territorio nazionale, oltre ai bonifici che vengono invece effettuati da e verso i paesi che appartengono all’Unione Europea avranno dei tempi certi per quel che concerne l’esecuzione. In particolare, se gli scambi avranno come riferimento valutario l’euro, allora saranno eseguiti entro un giorno lavorativo dal momento preciso in cui è stato ricevuto l’ordine, purché essi siano stati disposti entro l’orario di riferimento (definito, con terminologia anglosassone, “cut-off”), senza fare alcuna distinzione tra quelli che sono pervenuti attraverso il canale telematico (quindi, mediante l’utilizzo di internet) che quelli che sono giunti sul supporto cartaceo. Nell’ipotesi in cui viene oltrepassato il termine orario appena indicato, allora si andranno a considerare i bonifici come se fossero stati disposti nel giorno lavorativo successivo al momento di effettuazione. B)La disponibilità dei fondi che sono stati ricevuti e la data valuta. Infine, per quel che riguarda i bonifici della banca che sono stati ricevuti da altri istituti bancari, la data di disponibilità dal punto di vista giuridico e la data valuta che viene applicata su uno specifico conto corrente andranno a coincidere in ogni caso con la data in cui i fondi sono stati ricevuti da parte dell’istituto di credito. A voler essere pignoli dal punto di vista finanziario, l’antergazione e la postergazione sarebbero in assoluto vietate dalla direttiva PSD: sarebbe dunque più corretto parlare di un’uguaglianza tra data valuta di addebito e la data di esecuzione dell’operazione, sommando un giorno (per il debitore) e di un’uguaglianza tra la data valuta di accredito e la data di accredito dei fondi sul conto della banca (per il creditore). Inoltre la disponibilità dei fondi per il creditore deve essere immediata.
SIMONE RICCI




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Data: 21 aprile 2010



