Quantificazione e risarcimento del danno ambientale
Introduzione
Esiste una precisa gerarchia per quel che riguarda le modalità di risarcimento del danno di tipo ambientale: la soluzione solitamente preferita è quella dell’esecuzione in forma specifica, in quanto si tratta di una sotto-specie di ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile. Se non è possibile questa eventualità, si effettua invece il cosiddetto risarcimento per equivalente, andando a determinarne anche l’ammontare in via equitativa, tenendo conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto che è stato conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.
I punti oscuri della disciplina
In proposito, non molto chiara è la rilevanza in questo ambito della componente sanzionatoria: vale a dire, non è chiaro se tale componente va ritenuta come una fattispecie centrale nella figura del danno ambientale. In caso affermativo, il risarcimento prevederà sempre una somma relativa a quegli elementi, mentre se la componente sanzionatoria rappresenta una figura secondaria, quegli stessi elementi andranno considerati solamente nel caso in cui non è possibile né il ripristino né la precisa determinazione del danno, attraverso l’individuazione di una somma che sia tale da imputare al responsabile l’accollo di tutte le conseguenze dannose (non solo quindi dei costi già sostenuti, ma anche di tutte le spese necessarie per eliminare il danno). Dunque, non bisogna dimenticare che l’obiettivo principale delle disposizioni: il costo della riduzione in pristino costituisce anche il criterio principale per poter quantificare il danno stesso. La “gravità della colpa individuale” e il “profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali” rappresentano invece degli elementi secondari, da prendere in considerazione solo nel caso di valutazione equitativa.
Le modalità di quantificazione del risarcimento
Il problema relativo alle modalità di quantificazione del risarcimento va risolto tenendo ben presente anche un’altra importante disposizione, per la precisione l’articolo 18 della legge 349 del 1986 (si tratta della legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente). In base a questa norma, infatti, si prevede che nei casi di concorso nello stesso tipo di evento di un danno, ognuno risponda nei limiti della propria responsabilità individuale. Quindi, vi possono essere dei casi in cui il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile non è assolutamente possibile, perché citato a risarcire il danno è solamente uno dei possibili responsabili. Ma vi sono anche dei casi in cui il danno è invece precisamente quantificabile. Il giudice, poi, nella sentenza di condanna, può disporre il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile: questa affermazione sembra però andare in senso contrario alla regola generale del diritto civile, che dispone espressamente che la reintegrazione delle condizioni precedenti al danno può essere disposta solo su domanda della parte danneggiata.
SIMONE RICCI




Tag:
Data: 12 giugno 2009



