La tutela delle opere d’ingegno


Introduzione

Oltre ai segni distintivi, sono beni immateriali costitutivi dell’azienda anche le creazioni dell’intelletto umano che soddisfano i bisogni generali della tecnica e della cultura. Si tratta delle invenzioni, dei modelli e del diritto d’autore. Non è da sottovalutare l’importanza economica di tali beni immateriali. L’impresa che sfrutti in modo esclusivo una determinata creazione dell’ingegno (ad esempio, quando produce un farmaco contro l’Aids, oppure un software estremamente funzionale per la videoscrittura o ancora quando pubblica un romanzo di successo), finisce per agire in condizione di monopolio con formidabili possibilità di profitto: interi imperi economici sono stati costruiti sullo sfruttamento di una brillante invenzione. Passiamo ora a distinguere nel dettaglio le tre tipologie di creazioni dell’ingegno: le invenzioni, i modelli di utilità e i modelli e disegni ornamentali (la cosiddetta “piccola privativa”) e i diritti d’autore.

 

Le invenzioni

L’invenzione altro non è che la creazione dell’intelletto umano diretta a dare una soluzione concreta a un problema tecnico e a trovare applicazione nel campo industriale. Ad esempio, un nuovo congegno capace di migliorare un processo di lavorazione industriale e l’applicazione tecnica di una scoperta scientifica sono due invenzioni in questo senso. Ciò che conta comunque è che la scoperta non rimanga a livello puramente teorico, come avviene nell’ambito della ricerca scientifica pura, ma possa trovare una diretta applicazione industriale. Le invenzioni sono regolate sostanzialmente da due articoli del codice civile (2584 e 2585) e da alcune leggi speciali, come il Regio Decreto del 29 giugno del 1939 numero 1127. L’autore dell’invenzione è titolare di due distinti diritti. 1)Il diritto morale alla paternità dell’invenzione, vale a dire a essere riconosciuto da tutti come l’autore dell’invenzione stessa. Esso sussiste per il solo fatto di aver compiuto l’invenzione e, in quanto diritto della personalità, è perpetuo (ha infatti durata illimitata), inalienabile (non può essere ceduto in alcun modo) e imprescrittibile (non si estingue se non si esercita). 2)Il diritto patrimoniale consiste nel poter sfruttare economicamente in modo esclusivo l’invenzione; tale diritto si acquista solo in seguito al rilascio del brevetto. A differenza del diritto morale, questo diritto è liberamente disponibile dal suo titolare. Il brevetto è invece un documento che attesta il diritto patrimoniale del soggetto su una determinata invenzione; viene rilasciato su domanda dell’interessato dall’Ufficio centrale dei brevetti. Il brevetto ha una durata limitata, visto che dura venti anni dalla data di deposito della domanda e non può essere prorogato né rinnovato; trascorso tale termine l’invenzione può essere utilizzata da chiunque. L’inventore, inoltre, perde il diritto di sfruttare in esclusiva il brevetto se l’invenzione non viene attuata entro tre anni dalla concessione oppure se non paga la tassa annuale dovuta allo Stato. I requisiti di una invenzione brevettabile sono essenzialmente tre: a)l’industrialità, perché l’idea inventiva deve essere idonea ad avere un’applicazione industriale e quindi a essere utilizzata nel processo produttivo; b)la novità, perché l’invenzione deve avere carattere creativo rispetto a ciò che è già stato attuato o divulgato in qualunque modo presso il pubblico; c)la liceità, visto che l’invenzione non deve essere contraria all’ordine pubblico, al buon costume o ad altre disposizioni di legge.

 

La piccola privativa

Il brevetto può essere rilasciato anche per delle invenzioni minori che non creano nuovi processi produttivi o nuove macchine o strumenti, ma si limitano a rendere più comodi ed efficaci quelli già esistenti. In tal caso si parla espressamente di “piccola privativa”, la quale si distingue in due diversi tipi di modelli disciplinati dagli articoli 2592 e 2593 del codice civile. 1)I modelli di utilità hanno lo scopo di conferire a un determinato prodotto una maggiore efficacia o comodità d’impiego (ad esempio, l’impugnatura ergonomica di un utensile). Il brevetto dura dieci anni. 2)I modelli e i disegni ornamentali sono nuovi modelli o disegni che conferiscono grazie a una particolare combinazione di forme, linee, colori o altri elementi, uno speciale ornamento a determinati prodotti industriali (design industriali). In questo caso il brevetto dura quindici anni.

 

Il diritto d’autore

Le creazioni dell’ingegno nel campo delle scienze, della letteratura, della musica, delle arti figurative, dell’architettura e del teatro formano oggetto del diritto d’autore, il quale è disciplinato dagli articoli 2575, 2576 e 2577 del codice civile. Anche all’autore spetta un duplice diritto: a)morale, consistente nel diritto di essere riconosciuto come autore dell’opera, di decidere se e quando essa debba essere pubblicata (diritto di inedito) e di pubblicare sotto pseudonimo o senza nome (diritto di anonimo); b)patrimoniale, che consiste nell’utilizzare in esclusiva l’opera in ogni modo e forma (riproduzioni, trasposizioni in altri media o in oggetti). Il diritto morale è inalienabile e imprescrittibile; il diritto patrimoniale è invece trasmissibile e temporaneo: dura per tutta la vita dell’autore e per settanta anni dopo la sua morte, a favore degli eredi. Di solito, l’autore concede a un editore l’esercizio del diritto di pubblicare l’opera, dietro un compenso percentuale sulle copie vendute (si tratta del cosiddetto contratto di edizione).

 

 

 

 

SIMONE RICCI




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