La concorrenza fra imprese


Introduzione

Il principio della libertà di iniziativa economica viene riconosciuto espressamente dalla Costituzione italiana (precisamente, esso è sancito dall’articolo 41): tale espressione si traduce nella possibilità che sul mercato dell’offerta e della domanda di determinati beni e servizi siano operativi una seria di soggetti, ciascuno dei quali tende in maniera naturale a conquistare una fetta sempre più consistente di clientela. In un sistema costruito in tale maniera, il principio della libertà di concorrenza vuol significare l’assenza di reali impedimenti alla conquista del mercato con gli strumenti che, in un sistema di cosiddetta concorrenza perfetta, dovrebbero essere i soci ad assicurare il successo o l’insuccesso della singola impresa, quali la qualità del prodotto offerto o il prezzo che viene praticato. Questo modello teorico subisce, nella sua concreta applicazione alla realtà, una serie di condizionamenti di varia natura. Alcuni sono semplici conseguenze della stessa logica del sistema concorrenziale, fondato sul contenimento massimo dei costi di produzione e distribuzione e sulla riduzione dei costi di vendita, con una conseguente eliminazione dal mercato delle imprese che vengono solitamente definite come “marginali”. Tutto questo vuol dire che la teorica libertà di accesso a determinati settori di attività è di fatto preclusa a coloro che non dispongono dei mezzi necessari a dotare l’impresa stessa delle dimensioni ottimali per operare a prezzi competitivi, e che la naturale scomparsa dei soggetti più deboli può portare alla successiva riduzione degli operatori a pochissime entità (si tratta del cosiddetto oligopolio) o addirittura ad una sola (il monopolio di fatto). Questo stesso risultato può poi essere determinato anche dalla volontà di un numero maggiore di imprenditori che, per fronteggiare la concorrenza, preferiscono raggrupparsi, in varie forme, in modo da poter realizzare economie di scala con una conseguente riduzione dei costi.

 

Le limitazioni alla libertà di concorrenza

L’ordinamento normativo può intervenire in diversi modi quando l’assetto di determinati rapporti inter-privati e l’equilibrato contemperamento degli interessi coinvolti possano rendere incompatibile una attività concorrenziale. Questo insieme di disposizioni va a costituire il sistema di limitazioni legali alla libertà di concorrenza. Esse sono di vario genere e possono consistere in: 1)condizionamenti all’intrapresa di una certa iniziativa imprenditoriale, rappresentati dalla necessità di premunirsi di permessi dell’autorità amministrativa, che assumono la veste giuridica della concessione e dell’autorizzazione; 2)condizionamenti nell’organizzazione di una determinata attività, così come avviene per i controlli sulla gestione delle imprese bancarie o assicurative, oppure per la fissazione dei prezzi di alcuni beni fondamentali.

 

Le limitazioni convenzionali alla libertà di concorrenza

Elenchiamo ora questa diversa tipologia di limitazioni. A.I patti autonomi di non concorrenza. Si tratta di accordi che hanno come funzione esclusiva quella della limitazione della concorrenza; possono contemplare delle restrizioni a carico di una sola delle parti o entrambe (i cartelli). B.I patti accessori di non concorrenza. Questi patti sono degli accordi inseriti quale clausola di altri contratti che però hanno un diverso oggetto, potendo così intercorrere tra imprenditori che sono in diretta concorrenza tra di loro (restrizioni orizzontali) o che svolgono attività diverse, ma in rapporto di integrazione nella catena del processo produttivo e distributivo (restrizioni verticali). C.I patti accessori innominati.

 

Le fattispecie vietate

Le fattispecie vietate sono indicate dalla legge 287 del 1990. vediamole una per una. 1)Intese. Le principali intese vietate dalla legge sono gli accordi, incontri della volontà di due o più soggetti, le pratiche concordate, forme di collaborazione tra imprese, e le deliberazioni di associazioni, consorzi o organismi similari (ad esempio, la compilazione di tariffari comuni a una certa categoria di imprese. Non bisogna comunque dimenticare in questo senso gli accordi di cooperazione industriale e gli accordi di specializzazione. 2)Abuso di posizione dominante. L’abuso deve essere tale da consentire all’impresa di ricavare profitti sovra competitivi grazie a una posizione sul mercato che la pone al riparo dai rischi della concorrenza. Le ipotesi tipiche più frequenti possono essere l’applicazione di prezzi o condizioni contrattuali gravosi in maniera ingiustificata, il rifiuto di contrarre con chi invece ne abbia fatto richiesta, l’applicazione di condizioni diverse per delle prestazioni che sono invece equivalenti e i cosiddetti accordi “leganti”, con cui si subordina la conclusione di un contratto alla fruizione obbligatoria di un’altra prestazione che non ha nulla a che vedere con quello oggetto dell’accordo principale. 3)Le concentrazioni. La legge 287 del 1990 vieta infine anche le concentrazioni di imprese che possano comportare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare sostanzialmente la concorrenza. In particolare, sono ritenute operazioni di concentrazione, le fusioni con cui si realizza la riduzione dei soggetti operanti sul mercato (non viene invece menzionato dalla legge il fenomeno inverso della scissione); la cessione del controllo, quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un’impresa acquisiscono il controllo dell’insieme o di parti di una o più imprese, attraverso la cessione di azioni o di elementi del patrimonio; la formazione di un’impresa comune, ottenuta mediante la costituzione di una nuova società da parte di due imprese preesistenti.

 

 

SIMONE RICCI




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