Introduzione In questa trattazione cercheremo di comprendere meglio come funziona il meccanismo del risarcimento diretto. La legge 254 del 2006 istituita dall’allora ministro Bersani dichiara espressamente che per certi tipi specifici di sinistri, i quali sono avvenuti in un momento successivo all’entrata in vigore dello stesso testo normativo (vale a dire il 1° febbraio del 2007), le compagnie assicurative sono obbligate in ogni caso ad applicare questo risarcimento diretto: quest’ultimo consiste nell’indennizzo che va al soggetto assicurato e che ha subito l’incidente. Inoltre, questo stesso soggetto deve essersi dichiarato non responsabile di tutto l’accaduto, oppure, al massimo, colpevole solo in parte dell’evento, da parte della propria assicurazione, sia per quel che riguarda i danni materiali (per i quali non esistono limitazioni di sorta), sia per le lesioni di tipo fisico non gravi (si intende in questo caso quelle che portano fino a un’invalidità permanente pari al 9%). Per queste ragioni, l’automobilista che è stato danneggiato non dovrà più andarsi a rivolgere all’assicurazione del soggetto danneggiante, ma alla propria compagnia, la quale a sua volta provvederà a liquidarlo in maniera tempestiva, avendo il diritto di rivalersi nei confronti dell’assicurazione di chi ha danneggiato nel corso del sinistro.   I casi del risarcimento diretto A questo punto possiamo chiederci: ma il meccanismo del risarcimento diretto è possibile in qualunque caso? Ovviamente, si tratta di una eventualità non sempre possibile. In effetti, si possono elencare nel dettaglio i casi in cui si può ottenere il risarcimento in questione: 1)quando sono coinvolti soltanto due veicoli; 2)quando nell’incidente sono stati coinvolti macchine agricole o anche dei ciclomotori; 3)quando l’incidente in questione non ha provocato alcuna ferita, neanche quella più lieve, ai conducenti dei veicoli coinvolti; 4)quando non ci siano contestazioni su quale dei due automobilisti abbia effettivamente provocato l’incidente. Si tratta dunque di una casistica molto semplice e lineare, ma occorre anche ricordare che per ottenere in concreto questo risarcimento diretto si devono osservare due condizioni precise: a)far pervenire alla propria compagnia assicurativa il modulo blu relativo alla famosa constatazione amichevole; b)precisare alla propria compagnia assicurativa in quale luogo si trova il veicolo danneggiato, per porre in essere il riscontro peritale. L’assicurazione, inoltre, deve anche presentare una proposta di risarcimento e per far ciò si devono rispettare tre scadenze: trenta giorni nell’ipotesi in cui il modulo blu di constatazione amichevole sia stato firmato da entrambe le parti che sono coinvolte, sessanta giorni se questo stesso modulo non è stato firmato da entrambe le parti che sono coinvolte e novanta giorni per quel che concerne le lesioni fisiche alle persone. Poi, entro dieci giorni dalla messa a disposizione del veicolo, l’impresa assicuratrice del soggetto danneggiato va ad accertare l’entità del danno tramite una perizia. Se l’assicurato accetta la proposta economica che viene formulata dalla compagnia assicuratrice, allora quest’ultima deve provvedere a pagare l’importo pattuito entro quindici giorni. Nell’ipotesi invece in cui l’assicurato non è soddisfatto dell’offerta avanzata, oppure se l’assicurazione non propone nulla entro i tempi stabiliti, allora è possibile reclamare i propri diritti, anche appoggiandosi a delle vie legali nel limite dello strettamente necessario.   La copertura della polizza RCA Ogni veicolo a motore in circolazione deve essere assicurato con la polizza RC Auto. Grazie a tale polizza, l’assicuratore è tenuto a pagare i danni fisici e materiali provocati a soggetti terzi dal veicolo assicurato. Il risarcimento è possibile nei limiti del massimale, vale a dire della somma indicata nella polizza. Il minimo massimale fissato per legge è di 774.685,35 euro; se il massimale è insufficiente a coprire i danni provocati, il risarcimento ai terzi dell’eventuale maggior danno ricade sull’assicurato. Inoltre, l’assicurazione RCA non copre i danni subiti dal conducente dell’auto danneggiante. Quindi, in caso di incidente, i danni subiti dal conducente non vengono risarciti. Quando si sceglie la propria polizza auto si cerca sempre la massima convenienza, trascurando però alcune garanzie accessorie che possono evitare un notevole esborso economico in caso di sinistro. Vediamole insieme. 1)Infortuni del conducente. Tale garanzia assicura il conducente dell’auto, chiunque esso sia, in caso di morte, invalidità permanente, diaria giornaliera da ricovero in ospedale, diaria giornaliera da gessatura, il rimborso per le spese mediche conseguenti a incidente stradale. L’autista sarà anche la persona che riceverà l’eventuale risarcimento e non il proprietario dell’auto. 2)Tutela legale. Essa prevede il rimborso delle spese sostenute a seguito di procedimenti penali per l’intervento del legale di fiducia dell’assicurato o di un perito. 3)Eventi atmosferici. Tale garanzia assicura l’auto verso i danni provocati dagli eventi atmosferici, ad esempio la grandine. 4)Incendio e furto. Viene assicurato il rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto dell’auto in caso di furto, rapina o incendio. 5)Ritiro patente. In caso di ritiro della patente, al guidatore del veicolo assicurato viene risarcita un’indennità giornaliera. 6)Assistenza stradale. Assicura l’intervento di un carro attrezzi e della sostituzione dell’auto per incidente o guasto. 7)Cristalli. Vengono coperte le spese di rottura dei vetri del veicolo assicurato. 8)Kasko. Si coprono tutti i danni derivanti dalla circolazione del veicolo, indipendentemente dalla responsabilità del conducente.         SIMONE RICCI