I finanziamenti per uno specifico affare
Introduzione
I patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare identificano sostanzialmente un’operazione del tutto nuova e originale: in effetti, mancano dei precedenti in questo senso e non sembra che altrove si possa trovare una disciplina apposita. Tale operazione ha suscitato interesse ma anche molte discussioni e resta comunque il fatto che essa permette di limitare il rischio di un’impresa, andando ad evitare il ricorso alla costituzione di tante società quanti sono gli affari da realizzare. Con questo finanziamento, dunque, si utilizza il patrimonio societario assegnandogli delle mirate destinazioni su cui si commisura il rischio d’impresa stesso. È anzitutto necessario individuarne la fisionomia e la funzione, analizzando anche le specifiche peculiarità.
La disciplina dei finanziamenti per lo specifico affare
L’articolo di riferimento per la disciplina di questa operazione è il 2447 bis del codice civile. La società, infatti, può: 1)costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali è destinato in via esclusiva a uno specifico affare; 2)convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al suo rimborso, totale o parziale, siano destinati i proventi dell’affare stesso ovvero parte di essi. I profili che necessitano di un più specifico esame riguardano: a.il rapporto tra la società e il patrimonio destinato a uno specifico affare; b.il rapporto tra la società e i soggetti che sono coinvolti nell’iniziativa; c.i riflessi di quella finalizzata separazione sulla responsabilità per le obbligazioni che l’operazione determina (in maniera maggiormente puntuale per quel che riguarda i creditori sociali, i quali sono titolari di crediti sorti prima dell’atto di destinazione). Il patrimonio dedicato, tra l’altro, può anche appartenere a dei soggetti terzi, dato che la sua costituzione è in proposito neutra. Molto importante è l’elencazione delle indicazioni della decisione di costituire il patrimonio: tra di esse occorre sottolineare la rilevanza di quella relativa all’affare per il quale il patrimonio è destinato, ai beni e ai rapporti che vi sono ricompresi, al piano economico e finanziario da cui si trae la sua congruità per la realizzazione dell’obiettivo; infine, ancora, la rilevanza della modalità del suo impiego, degli eventuali e possibili apporti di terzi, del loro controllo sulla gestione, della loro partecipazione ai risultati dell’affare.
L’emissione di strumenti finanziari
Molto importante in questo senso è anche l’opportunità di emettere degli strumenti finanziari di partecipazione all’affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono. Quello che si osserva in questo caso è che esiste una assoluta separazione dell’operazione dal resto dell’attività sociale, il che comporta l’autonomia dei risultati che rappresentano il corrispettivo dell’apporto del terzo, nel caso in cui venga coinvolto.
Le peculiarità dell’operazione di finanziamento
La deliberazione con cui viene portato a costituzione il patrimonio separato deve essere iscritta e depositata nel registro delle imprese. L’adempimento della pubblicità offre la garanzia della legale conoscenza dei soggetti terzi coinvolti nell’operazione, ovvero i creditori della società il cui interesse potrebbe risultare pregiudicato dall’operazione stessa. Una parte del patrimonio sociale,infatti, è stata sottratta all’iniziale destinazione, ma innanzitutto alla funzione di garanzia. I creditori sociali possono opporsi all’operazione entro due mesi dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, sempreché il loro credito sia sorto prima dell’iscrizione stessa. Sarà poi il tribunale a decidere su questa opposizione, con la possibilità di disporre l’esecuzione della deliberazione attraverso il rilascio da parte della società di una idonea garanzia (se ricorrono ragioni di pericolo per i creditori). Nel caso in cui l’affare venga realizzato oppure sia divenuto impossibile, l’atto conclusivo è rappresentato dal rendiconto finale, il quale viene predisposto dagli amministratori o dal consiglio di gestione della società: questo documento può anche essere integrato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile. Se non vengono soddisfatte le regioni, i titolari di crediti insorti in relazione allo specifico affare possono chiedere la liquidazione del patrimonio destinato entro tre mesi dal deposito di quel rendiconto. Le società possono anche convenire che nel contratto di finanziamento di uno specifico affare, il suo rimborso, totale o parziale, coincida con la destinazione dei proventi dell’affare stesso, oppure una loro parte. La società, in questo caso, può beneficiare di un finanziamento che viene erogato da terzi per la realizzazione di uno specifico affare; dunque, non impiega parte del proprio patrimonio se non per realizzare l’operazione e eventualmente per garantire la restituzione (le risorse finanziarie sono altrui).
SIMONE RICCI




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Data: 29 maggio 2009



