I contratti per la produzione di beni e la fornitura di servizi
Introduzione
Prendiamo in considerazione quei contratti che vengono stipulati tra il soggetto che mira a produrre o offrire dei servizi (che può non essere necessariamente un imprenditore) e i propri clienti. Analizziamone gli esempi più importanti.
Il contratto d’opera
Si ha un contratto d’opera quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera e un servizio, con un lavoro in prevalenza proprio e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente (secondo quanto disposto dall’articolo 2222 del codice civile). Così, ad esempio, con il contratto d’opera il falegname si obbliga a costruire a un altro soggetto una libreria o altro (l’opera) o il giardiniere a potare gli alberi del giardino di un’altra persona (il servizio), o ancora, l’avvocato a difendermi nel processo (opera intellettuale) o il pittore a eseguire un determinato ritratto (opera artistica). Attraverso questa figura di contratto viene a instaurarsi tra le parti un rapporto di lavoro autonomo: tale contratto si distingue invece dal mandato, per il fatto principale di avere a oggetto non il compimento di atti giuridici (ad esempio, i contratti) bensì degli atti materiali (opera o servizio). Il prestatore d’opera si obbliga a un determinato risultato (obbligazione di risultato) che deve essere frutto del lavoro prevalentemente proprio. Ne consegue che tale contratto è tipico della piccola impresa o dell’artigiano (articolo 2083 del codice civile); in ciò risiede la principale differenza rispetto al contratto d’appalto, in cui il risultato dell’opera è una diretta conseguenza più dell’organizzazione dei mezzi approntata dall’imprenditore che del suo lavoro. L’opera deve essere eseguita dal prestatore d’opera a regola d’arte, rispettando le condizioni stabilite dal contratto.
L’appalto
L’appalto è il contratto col quale una parte (l’appaltatore) si obbliga verso l’altra parte (il committente) a compiere un’opera o un servizio, dietro un corrispettivo in denaro con l’organizzazione dei mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio (in base a quanto disposto dall’articolo 1655 del codice). L’appalto presenta le seguenti caratteristiche che lo distinguono da figure contrattuali peraltro affini: 1)ha per oggetto un’opera o un servizio, vale a dire una prestazione di fare, non di dare come succede nella vendita; 2)l’attività viene svolta dall’appaltatore con gestione propria e a proprio rischio (diversamente da quanto avviene nel contratto di lavoro subordinato, dove il lavoratore presta la propria attività sotto la direzione del datore di lavoro che ne assume anche il rischio); 3)l’opera o il servizio vengono effettuati con l’organizzazione di mezzi e non con il lavoro prevalentemente personale del prestatore (a differenza di quanto avviene nel contratto d’opera).
SIMONE RICCI




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Data: 20 gennaio 2010



