Enfiteusi e servitù prediali
L’enfiteusi
L’enfiteusi è il diritto che un determinato soggetto (l’enfiteuta) ha di godere un fondo altrui con l’obbligo di migliorarlo e di pagare al concedente (il proprietario) un canone periodico (la disciplina in questo senso è contenuta negli articoli che vanno dal 957 al 977 del codice civile, oltre che nella legge 270 del 1974). Si tratta senza dubbio del più ampio diritto reale di godimento su cosa altrui: esso assicura al titolare (enfiteuta) lo stesso potere di godimento del proprietario e prerogative così importanti da poter ritenere che con la concessione di tale diritto il proprietario rischi, con buona probabilità, di perdere la sua proprietà. All’enfiteuta viene infatti riconosciuto il diritto di chiedere l’affrancazione (riscatto) del fondo e diventare il proprietario pieno ed esclusivo. Tale diritto può essere esercitato anche contro la volontà del proprietario mediante il pagamento di una somma che corrisponde a quindici volte il canone annuo. In cambio di tali vantaggi, l’enfiteuta si impegna a migliorare il fondo e a pagare un canone periodico. L’inadempienza degli obblighi da parte dell’enfiteuta (deterioramento o mancato miglioramento del fondo o ritardo nel pagamento del canone) consente al proprietario di chiedere la devoluzione, cioè di avere il fondo in piena e libera proprietà. In considerazione delle finalità migliorative del fondo, la legge stabilisce che l’enfiteusi non possa avere una durata inferiore ai 20 anni (quindi, può essere perpetua o a lungo termine). occorre infatti lasciare all’enfiteuta il tempo necessario per poter trarre giovamento dagli investimenti fatti sul fondo.
Le servitù prediali
La servitù prediale consiste sostanzialmente nel peso che viene imposto sopra un fondo (il cosiddetto servente) per l’utilità di un altro fondo, che viene denominato “dominante” e che appartiene a un diverso proprietario (gli articoli di riferimento nel codice civile sono quelli che vanno dal 1027 al 1099). Questa definizione che abbiamo appena mostrato mette in evidenza immediatamente un primo carattere di novità rispetto a tutte le altre figure di diritti reali minori. Per la prima volta, dunque, non si parla di facoltà (che può essere una facoltà di godere, di usare, di abitare o di costruire…) che vengono concesse ai soggetti su determinate cose, ma esclusivamente di un rapporto funzionale che esiste tra le cose stesse. Si tratta, per la precisione, del requisito della predialità, vale a dire quello che contraddistingue proprio le servitù prediali. La servitù prediale (si chiama in questo modo prendendo spunto dalla parola latina “praedium”, ovverosia fondo) va a determinare una relazione tra due fondi specifici e non un rapporto personale posto in essere tra i rispettivi proprietari, nel senso che il fondo dominante si avvantaggia della limitazione che sopporta invece il fondo servente.
SIMONE RICCI




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Data: 27 febbraio 2010



