Introduzione
Sono passati pochi giorni dal termine delle vacanze natalizie, ma l’argomento da trattare in questo articolo può rimanere di stretta attualità anche durante tutto il resto dell’anno: ci si chiede spesso, infatti, quando è possibile e in che modo cambiare della merce che è stata acquistata come regalo. Quando si avvicina il Natale, ma non solo questa festività, per evitare la noia delle code e di altri inconvenienti dell’ultimo minuto, si provvede a comperare regali con qualche settimana di anticipo. Ma se gli acquisti che sono stati effettuati non ci convincono o non sono di gradimento del destinatario di essi, tuttavia non è sempre possibile cambiarli. La legge parla in proposito espressamente di diritto di ripensamento e di diritto di recesso e va a distinguere a seconda che l’acquisto sia avvenuto in un negozio (e quindi di persona) oppure a distanza (le tendenze online riguardano soprattutto gli acquisti online), o ancora, che il contratto di compravendita sia stato negoziato fuori dai locali commerciali del venditore.
Acquisti effettuati in un negozio o in altri locali commerciali del venditore
In base alla principale regola generale, nel caso in cui un determinato prodotto sia stato acquistato in un negozio o in un altro locale commerciale del venditore, l’ordinamento giuridico del nostro paese non prevede il diritto di recesso in favore del soggetto che ha effettuato l’acquisto. Da ciò ne consegue ovviamente che nell’ipotesi di un ripensamento, non si ha diritto alla restituzione del denaro speso, né al cambio della merce comprata, a meno che non sia intercorso uno specifico accordo in tal senso, posto in essere con il venditore del prodotto al momento dell’acquisto (oppure ancora che il venditore dichiari di accettare la merce indietro, pur non essendovi tenuto). In questi specifici casi, dunque, non resta altro da fare che prestare la massima attenzione a ciò che si sta acquistando. Come mai esiste in proposito una disciplina così rigorosa nei confronti dell’acquirente? Il motivo principale risiede nel fatto che quest’ultimo ha la possibilità di vedere, toccare e provare la merce prima di portare a termine l’acquisto stesso e, pertanto, risulterebbe senza dubbio pregiudizievole consentire all’acquirente che si è pentito dell’acquisto di poter restituire la merce e recedere in tal modo dal contratto di compravendita che si è ormai perfezionato. Insomma, da questo punto di vista, non esistono “scorciatoie” e metodi per ottenere il riconoscimento del diritto di recesso. E negli altri casi?
Acquistati effettuati a distanza o al di fuori dei locali commerciali del venditore
Un discorso ben diverso deve invece essere fatto, in particolare per quel che concerne le modalità di vendita, le possibilità di valutare la merce e le condizioni psicologiche dell’acquirente, per il caso in cui l’acquisto sia avvenuto a distanza (il tipico esempio è l’acquisto effettuato per corrispondenza, al telefono, su internet o anche mediante una televendita commerciale) oppure al di fuori dei clocali commerciali del venditore stesso (vale a dire non nel negozio, ma, ad esempio, a domicilio dell’acquirente, per strada, in un albergo o durante delle gite e delle escursioni). In tutti questi casi che sono stati appena elencati, l’acquirente (qui bisogna notare che tale soggetto deve aver compiuto l’acquisto a titolo di privato consumatore e non a titolo professionale) ha il diritto di recedere dal contratto senza alcun tipo di penalità e senza anche doverne dare alcuna giustificazione, inviando al venditore una lettera raccomandata andata/ritorno entro i dieci giorni lavorativi che seguono il ricevimento del bene, oppure a partire dal momento della data di sottoscrizione del contratto se ci stiamo riferendo a dei servizi. Cosa dice la legge a tal proposito? A tutela dell’acquirente o del consumatore, la legge dispone espressamente che nei contratti in questione la clausola relativa al diritto di recesso abbia dei caratteri uguali o più grandi degli altri, che sia distinta dalle altre clausole e che riporti anche tutte quelle informazioni che sono utili per l’esercizio dello stesso. Nell’ipotesi in cui il consumatore non viene a essere informato in merito al diritto di recesso, i giorni per poter dar vita al ripensamento aumentano a sessanta giorni nel caso in cui le vendite siano state svolte al di fuori dei locali commerciali e a novanta giorni nel caso di vendite effettuate a distanza. Bisogna ricordare, infine, che nell’ipotesi di recesso possono essere addebitate all’acquirente o al consumatore le spese di restituzione del bene oggetto dell’acquisto, mentre il venditore è obbligato a restituire le somme che ha ricevuto da tale operazione commerciale. Un altro onere che spetta al venditore, inoltre, è quello di effettuare la comunicazione all’eventuale finanziaria che il finanziamento in atto è venuto a cessare e che nulla deve essere versato da parte dell’acquirente dell’oggetto coinvolto nell’ambito del recesso/ripensamento, all’istituto di credito. Si tratta sostanzialmente di semplici norme e regole da ricordare in ogni occasione in cui si va ad acquistare la merce, in modo da essere più consapevoli delle conseguenze finali.
SIMONE RICCI